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Penalizzazione Taranto e sanzioni per Giove, decisioni Tribunale Federale

foto Todaro/AntennaSud

Taranto, arriva una pesante sanzione dal giudice sportivo

Piove sul bagnato in casa Taranto. Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 3.000 euro alla società rossoblù a seguito degli incidenti verificatisi a Potenza. Di seguito il comunicato ufficiale:

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

lanciato, al 9º, al 10°, al 14°, al 21° e al 42° minuto del primo tempo quindici petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;

lanciato, al 13° e al 14° minuto del primo tempo e durante l’intervallo, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, che danneggiavano quattro mattoncini di due pannelli LED;

lanciato, durante l’intervallo, quattro petardi di elevata intensità nei pressi della porta d’ingresso dello spogliatoio riservato alla squadra del Taranto, così determinando un ritardo di 17 minuti nella ripresa del secondo tempo in quanto i predetti lanci impedivano l’uscita dagli spogliatoi dei tesserati e della Quaterna Arbitrale;

danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;

1. al 62° e al 68° minuto della gara un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze;

2. all’88° e al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati e il ritardo nella ripresa del secondo tempo di gioco), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento dei pannelli LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale,r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

B) per avere, i suoi sostenitori (60%), posizionati nel Settore Curva, intonato:

1. al 62° e al 68° minuto della gara un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze;

2. all’88° e al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati e il ritardo nella ripresa del secondo tempo di gioco), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento dei pannelli LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale,r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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