Singolare sentenza del Giudice di Pace di Napoli in tema di contratti di albergo e di viaggi: una coppia napoletana, dopo essersi rivolta ad Aidacon consumatori, ha ottenuto il risarcimento dei danni a seguito di un furto subito in un resort pugliese.
Il Giudice, dopo aver accertato la responsabilità dell’albergo per non aver garantito la sicurezza dei propri clienti, ha condannato la società titolare al pagamento di circa 1.000 euro, oltre alle spese legali.
I coniugi avevano prenotato un soggiorno presso un villaggio di Monopoli, ma giunti in albergo ed effettuata la procedura di check-in, avevano lasciato la camera per la cena. Una volta rientrati in hotel, si erano accorti di essere stati derubati di oggetti personali, telefoni e soldi in contanti: di qui, la denuncia alle forze dell’ordine e poi all’associazione consumatori.
“La sentenza in esame – dice Carlo Claps, presidente Aidacon – è importante in quanto oltre a consentire agli sfortunati vacanzieri di ottenere il ristoro dei danni subiti, rappresenta un monito a tutti gli albergatori e titolari di strutture turistiche, affinché si impegnino sempre di più al fine di garantire ai clienti la tranquillità del soggiorno, la sicurezza degli effetti personali e la sorveglianza dei luoghi in cui si svolge il servizio”.
Principi ribaditi anche dal Giudice di Pace di Napoli (decima sezione, giudice Magarelli) per il quale il contratto d’albergo “viene definito come il contratto attraverso il quale una parte (l’albergatore) si obbliga a fornire all’altra parte (il cliente), dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, un alloggio e altri servizi accessori e strumentali. Vi rientrano dunque diverse prestazioni di dare e di fare dovute dall’albergatore: tra le altre, l’albergatore ha l’obbligo di fornire l’alloggio e gli altri servizi accessori; custodire le cose portate in albergo dal cliente; garantire al cliente la tranquillità del soggiorno, la sicurezza delle cose portate e la sorveglianza dei luoghi in cui si svolge il servizio. E’ dunque da questi obblighi riconosciuti in capo all’albergatore che discende la sua responsabilità in caso di furto subito dai clienti. Il riferimento normativo della responsabilità dell’albergatore è costituito dall’art. 1783 del Codice Civile”.
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