Personalizza le preferenze di consenso

Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in maniera efficiente e a svolgere determinate funzioni. Troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie sotto ogni categoria di consensi sottostanti. I cookie categorizzatati come “Necessari” vengono memorizzati sul tuo browser in quanto essenziali per consentire le funzionalità di base del sito.... 

Sempre attivi

I cookie necessari sono fondamentali per le funzioni di base del sito Web e il sito Web non funzionerà nel modo previsto senza di essi. Questi cookie non memorizzano dati identificativi personali.

Nessun cookie da visualizzare.

I cookie funzionali aiutano a svolgere determinate funzionalità come la condivisione del contenuto del sito Web su piattaforme di social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.

Nessun cookie da visualizzare.

I cookie analitici vengono utilizzati per comprendere come i visitatori interagiscono con il sito Web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche di numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.

I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazione chiave del sito Web che aiutano a fornire ai visitatori un'esperienza utente migliore.

Nessun cookie da visualizzare.

I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari personalizzati in base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l'efficacia della campagna pubblicitaria.

Nessun cookie da visualizzare.

Serie C: Campobasso e Teramo bocciate anche dal CONI

Anche il Coni conferma l’esclusione dalla serie C di Campobasso e Teramo. Le motivazioni della decisione presa dal Collegio di Garanzia dello Sport sono state ufficializzate intorno alle 19 di lunedì 18 luglio con un comunicato stampa diramato al termine delle udienze in cui sono stati valutati i ricorsi presentati dal club rossoblù e dal Teramo, entrambe escluse in primo grado dalla commissione di garanzia Covisoc. A entrambi i club ora resta il Tar e il Consiglio di Stato, ma i tempi si annunciano lunghi. Fermana e Torres sperano nel ripescaggio.

HA RESPINTO il ricorso presentato, in data 11 luglio 2022, da parte della società S.S. Teramo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC dell’8 luglio 2022, pubblicata in pari data con C.U. n. 7/A, che ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. da parte della società di Teramo e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al campionato di Serie C 2022/2023; la relazione Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2022 richiamata in delibera, che ne costituisce parte integrante; nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui la decisione Co.Vi.So.C dell’1 luglio 2021, nonché, ove occorra, previo accertamento di illegittimità e annullamento del Sistema delle Licenze Nazionali 2022/2023 Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con C.U. n. 222/2022, sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F), nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

HA RESPINTO il ricorso presentato, in data 11 luglio 2022, da parte della società S.S. Città di Campobasso s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC, pubblicata l’8 luglio 2022 con C.U. n. 6/A, che ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. dalla società di Campobasso e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al Campionato di Serie C 2022/2023, nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui la decisione Co.Vi.So.C dell’1 luglio 2021, oltre a tutti i documenti analizzati durante l’istruttoria, non conosciuti e conosciuti, tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali, di cui al C.U. 222/A del 27 aprile 2022 Titolo I, Capo I, Lettera D, punti 14 e 15, nonché di tutte le norme federali, nella parte in cui non consentono l’iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.

About Author