ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA) A) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, nonostante i ripetuti richiami, protestava platealmente nei confronti di una decisione arbitrale e, alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava minacciosamente al IV Ufficiale reiterando le proteste e venendo allontanato dai propri dirigenti; B) per avere, dopo la condotta sub A), tenuto una condotta non corretta in quanto, nell’uscire dal terreno di gioco, anziché dirigersi verso il tunnel degli spogliatoi, insisteva per uscire dal cancello sito sulla linea laterale opposta, dove era ubicato il Settore Ospiti così determinando una perdita di tempo di ulteriori due minuti di gioco; C) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo essere stato espulso, continuava ad impartire disposizioni tecniche dal punto delle tribune nel quale si era posizionato dopo il suo allontanamento. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DI DONATO DANIELE (LATINA) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica gesticolando nei confronti dell’Arbitro per dissentire nei confronti di una sua decisione, si avvicinava al IV Ufficiale e, urlandogli in faccia, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERRONE MARCO (BRINDISI) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARINACCI VINCENZO (TARANTO) per avere, prima dell’inizio della gara e all’interno del recinto di gioco, tenuto una condotta non corretta e offensiva nei confronti di due persone non identificate (e soltanto verosimilmente riconducibili alla Società Catania), in quanto dopo avere tentato di spostare un pannello pubblicitario, in risposta a una offesa dagli stessi ricevuta, li ingiuriava e tentava di avvicinarsi ad uno di essi con fare aggressivo, venendo trattenuto da altri tesserati della sua stessa Società.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2023
FRANCHINA GIUSEPPE (CATANIA) per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per il primo tempo tra la panchina principale e quella aggiuntiva e nel corso del secondo tempo sulla panchina aggiuntiva nonostante non fosse inserito in distinta.
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