CALCIATORI
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA
VOLPICELLI (VITERBESE)
MANETTA (TARANTO)
CALDORE (JUVE STABIA)
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 NOVEMBRE 2022 – DI NOLA PASQUALE (TURRIS) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal DI NOLA.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA – DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA): per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva ed entrava sul terreno di gioco per protestare nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, letta a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compreso l’ingresso sul terreno di gioco (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
AMMENDE SOCIETÀ
1.500 euro al PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sulla pista d’atletica, in molteplici occasioni, nel primo e nel secondo tempo, quindici bottiglie di plastica vuote e semivuote di birra e di acqua, senza provocare danni a cose o a persone. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati.
800 euro al FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco senza colpire alcuna persona. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive di fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
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