Serie B, giudice sportivo: stop per Nasti, non per Masiello

Appena rese note le decisioni del giudice sportivo del campionato di Serie B. Per il Bari contro il Sudtirol mancherà Nasti per via del giallo rimediato a Lecco, potrebbe essere invece regolarmente a disposizione il difensore altoatesino Andrea Masiello: contrariamente a quanto trapelato nelle ore precedenti, il calciatore è giunto alla quarta ammonizione e quindi può essere teoricamente impiegato /anche se nella passata stagione non si è mai presentato negli scontri diretti coi pugliesi, ndr). Multati anche diversi club.

LA NOTA DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cosenza, Lecco, Modena, Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * *

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria due petardi; per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica e oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava con veemenza contro una decisione arbitrale.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CALO Giacomo (Cosenza): per avere, al 28° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
DE PAOLI Fabio (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
FIORDILINO Antonioluca (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KONE Ben Lhassine (Como): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
NASTI Marco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

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