L’Avigliano Calcio, dopo aver osservato un comportamento sportivo e rispettoso delle decisioni assunte in campo dal DG in occasione della finale di Coppa Italia di Promozione (LEGGI QUI), soprattutto nei riguardi della squadra avversaria a cui sono stati attestati tutti i meriti del caso, ritiene a questo punto inaccettabile l’incertezza regolamentare che permane nonostante il ricorso al Giudice Sportivo il quale si è espresso con la seguente formula che di seguito si riporta:
“Ritenuto che dalla lettura della norma non si può escludere, durante i tempi supplementari, l’applicazione della regola secondo cui prevale il maggior numero di reti segnate in trasferta in caso di parità di reti complessive realizzate“.
Il Giudice Sportivo, dunque, omologando il risultato, non ha sancito come avrebbe dovuto fare quale fosse la regola valida, ma al contrario ha dichiarato sostanzialmente che l’arbitro avrebbe potuto decidere tanto di procedere con i calci di rigore ovvero di non farlo, così come è accaduto nella gara di ritorno del giorno 17 gennaio.
L’Avigliano Calcio, che proporrà ricorso in appello avverso una decisione considerata alquanto discutibile sul piano logico e sul piano giuridico, intende a questo punto dichiarare alla stampa il profondo disappunto se nel 2024 in Basilicata si disputano competizioni regionali senza neppure la certezza delle regole e se queste non sono conosciute né dagli arbitri né dal Giudice Sportivo il quale, annullando secoli di certezza del diritto, ha voluto emanare un provvedimento attraverso il quale si assegna all’arbitro il potere di decidere a suo piacimento se procedere con i calci di rigore oppure far valere la regola del gol in trasferta, anche nei tempi supplementari.
La norma, che a parere di questa società appare invece inequivoca, prevedeva nel caso di specie l’effettuazione dei calci di rigore, con la conseguenza che all’errore compiuto dal DG si aggiunge adesso una decisione del Giudice Sportivo che fa ancora più male dell’errore precedente.
Si fornisce agli organi di stampa il testo della norma in esame, affinché emerga in maniera pubblica quanto accaduto ai danni dell’Avigliano Calcio.
“Art. 3.10 del regolamento del Codice di Giustizia sportiva CU n. 3 del 06.07.2023 del CRB Basilicata concernente il Regolamento di Coppa Italia in Promozione, infatti, alla lettera D cita espressamente quanto segue “Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità al termine della partita di ritorno, dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente, si darà luogo all’effettuazione dei due tempi supplementari ed eventualmente, persistendo la parità di reti segnate in detti tempi supplementari, si darà luogo all’effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti“.
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