BARI – Un dettagliato ricorso nel quale si chiede l’annullamento in autotutela, “per manifesta inadeguatezza delle competenze dei componenti la Commissione”. Affaire refezione scolastica a Bari. Non si placano le polemiche dopo la notizia – apparsa sul dorso locale di un quotidiano nazionale – secondo la quale Ladisa Ristorazione sarebbe arrivata seconda nella graduatoria del Comune di Bari, subito dopo il raggruppamento temporaneo di imprese (rti) di cui è capofila la cooperativa Solidarietà e Lavoro, della galassia Cascina.
A darne notizia è direttamente il quotidiano edito dagli imprenditori baresi della ristorazione che per anni hanno tenuto in mano l’appalto, l’Edicola del Sud. Ci sarebbero “50 pagine, un’intera sezione dedicata al ‘Piano di allestimento delle aree lavaggio’, che dividono la proposta della Ladisa Ristorazione srl dalle altre due, partecipanti al bando per la gestione del servizio di ristorazione scolastica a Bari. Una sezione, dettagliata e curata, che voleva essere il fiore all’occhiello dell’offerta (considerato anche il requisito della sostenibilità ambientale), e che invece di fatto ne ha decretato lo scivolamento in seconda posizione della graduatoria. O, perlomeno, in quella provvisoria”. E così, proprio per questo motivo, Ladisa avrebbe presentato il ricorso. Il perché è spiegato nell’istanza, che ricapitola i fatti a cominciare dalla seduta del 26 ottobre 2022, durante la quale è stata esaminata l’offerta tecnica-qualitativa. Si fa riferimento, in particolare, ad una “sezione dedicata all’analisi dei luoghi e della mappatura degli stessi, la cui fondatezza ed attendibilità la commissione non è in grado di verificare, poiché – sostengono dal Comune – non costituenti allegati di gara”. Di conseguenza, la Commissione, all’unanimità avrebbe deciso di non valutare il paragrafo relativo al piano di allestimento delle aree lavaggio, “onde scongiurare – sostengono – sia pure solo potenzialmente, la violazione degli interessi degli ulteriori operatori presenti nella procedura di gara”.
A questa motivazione di esclusione, che è costata la mancata contabilizzazione di altri 10 punti, così hanno risposto i legali della Ladisa: «Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – obiettano – la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto». Ma, in base a quanto dichiarato nel verbale, la Commissione non si ritiene adeguata: all’interno del Piano di pulizia di attrezzature e stoviglie, “è contenuta una sezione dedicata all’analisi dei luoghi e alla mappatura degli stessi, la cui fondatezza e attendibilità la Commissione non è in grado di verificare, poiché non costituenti allegati di gara”.
Ma ci sarebbe di più: “In un altro verbale del 24 ottobre 2022, la commissione spiega di non valutare quella parte non solo per incapacità ma anche per scongiurare, sia pure potenzialmente, la violazione degli interessi degli ulteriori operatori presenti nella procedura di gara”. Si chiede allora la Ladisa: «Non si riesce a comprendere quale possa essere il fondamento giustificativo di una tale assunzione di cautela/tutela a favore di altri operatori economici del contenuto delle cui offerte nulla si conosceva alla data del 24 ottobre 2022, essendo stata la Ladisa il primo operatore economico valutato».
Oltre questo – secondo il quotidiano di Ladisa – ci sarebbe anche “un incontro (forse più di uno) tenutosi il 31 gennaio scorso tra il Rup della procedura di gara e la figura apicale della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Un’anomalia che la Ladisa ha segnalato formalmente, con una pec, e alla quale la stessa Rup ha risposto sostenendo che si è trattato di “incontri interlocutori intesi a meglio chiarire e puntualizzare taluni aspetti amministrativi e gestionali del rapporto negoziale su espressa richiesta della parte”. E allora la Ladisa obietta: «Gli incontri non hanno motivo di esistere in una fase della procedura nella quale la ditta in questione è solo prima graduata in una procedura di evidenza pubblica. Appare, quindi, del tutto inverosimile il fatto che, in tale fase della procedura, possano, nascere esigenze di chiarimento tra il Rup e il concorrente, circa aspetti amministrativi e (perfino) gestionali, così come, del tutto inappropriato è il riferimento operato dal Rup nella nota di riscontro ad un rapporto negoziale, addirittura “ad instaurandum”. L’eventualità dell’instaurazione del rapporto negoziale, infatti, dipende dall’esito positivo di tutte le fasi endo-procedimentali che dovranno essere espletate».
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