Imputato di favoreggiamento della prostituzione per aver concesso in locazione due unità abitative di sua proprietà a persone che esercitavano l’attività di prostituzione un uomo della provincia di Brindisi, difeso dall’avvocato Antonio Andrisano, a seguito di giudizio ordinario, è stato assolto con formula piena dal Tribunale Penale di Brindisi perché il fatto non sussiste.
La difesa ha sostenuto che l’imputato non fosse a conoscenza dell’attività esercitata e che comunque, ed indipendentemente dalla conoscenza, l’uomo non potesse rispondere penalmente per il sol fatto della locazione e della eventualmente consapevolezza dell’attività di meretricio. Ed infatti la condotta del locatore che cede l’immobile ad un regolare prezzo di mercato qualora non si concretizzi in un aiuto alla prostituzione risolvendosi, invece, nella mera conclusione del contratto con una persona che realizza il proprio diritto di abitazione, non può subire conseguenze penali.
L’imputato non aveva posto in essere alcuna prestazione accessoria rispetto alla locazione al fine di agevolare concretamente l’attività di prostituzione come, ad esempio, il reperimento di clienti o inserzioni pubblicitarie.
La Procura aveva richiesto la condanna ad un anno sei mesi di reclusione e 300 euro di multa. Ai fini della concreta configurabilità del reato di favoreggiamento occorrevano prestazioni ed attività ulteriori di effettivo ausilio all’attività di meretricio che, evidentemente, il Tribunale Penale di Brindisi (dott. Zullo) non ha rinvenuto pervenendo, così, ad una decisione assolutoria con formula piena riservando entro novanta giorni la motivazione.
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