La Corte costituzionale ha stabilito che il foglio di via, emesso dal questore nei confronti di persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, non lede la libertà personale ma si limita a restringere la libertà di circolazione. Di conseguenza, non è necessario l’intervento di un giudice per disporlo.
Nella sentenza depositata oggi, la Consulta ha respinto le questioni sollevate dal tribunale di Taranto sull’articolo 2 del Codice antimafia. Sarà poi compito del giudice amministrativo e di quello penale valutare la legittimità e proporzionalità del provvedimento, rispettivamente nei casi di ricorso dell’interessato o di violazione degli obblighi imposti.
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