Con la sentenza n. 131 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 1° giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e che, in mancanza di accordo, impongono il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.In particolare, la Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre, precisando che, in osservanza del principio di uguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, come elemento fondamentale dell’identità personale.
Quindi, a seguito di questa importante pronuncia, la regola generale è quella che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
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