La Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, presieduta dal Presidente Tammaro Maiello, Presidente di Sezione della Corte dei Conti, all’esito della sessione di udienze tenutasi nella giornata di lunedì 17 luglio, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 59/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio per l’annullamento e/o la riforma della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021 – per le motivazioni di cui al parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023 -, con cui si è determinato a respingere il ricorso avverso la nota del 30 giugno 2023, con la quale la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, ha comunicato alla Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. l’esito negativo dell’istruttoria e, per l’effetto, ha disposto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della suddetta ricorrente al Campionato di Serie C 2023/2024; del parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla A.C.R. Siena 1904 S.p.A., di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023; della nota del Segretario Generale FIGC prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione alla A.C.R. Siena 1904 S.p.A. del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021; ove occorrer possa, della nota Co.Vi.So.C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023, con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in merito al rispetto da parte della società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024; nonché di tutti gli atti annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
Dispositivo
- HA DICHIARATO il ricorso IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. n. 60/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla Società Reggina 1914 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per l’annullamento e/o la riforma della delibera del Consiglio Federale della FIGC, di cui al CU n. 8/A, pubblicata il 7 luglio 2023, che – sulla base del parere della CO.VI.SO.C., Commissione Vigilanza Società di Calcio 6 luglio 2023, prot. n. 1594/2023 (anche esso oggetto della presente impugnazione), che ha respinto il ricorso della Reggina 1914 S.r.l. – ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024, nonché per l’annullamento della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484/2023, con la quale la CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato, a carico della esponente Società, “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 Marzo 2023 e 169/A del 21 Aprile 2023”; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, del richiamato Comunicato Ufficiale n. 169/A; per l’accertamento del titolo/diritto della Società Reggina a partecipare al Campionato di Serie B 2023-2024; nonché per il riconoscimento del titolo/diritto della Società Reggina al rilascio della Licenza Nazionale ed all’ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
Dispositivo
- HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla società AC Perugia Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e nei confronti della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato “di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”; (ii) del parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prot. 1596/2023 del 6 luglio 2023 con oggetto “Licenze Nazionali 2023/2024 – Ricorso Calcio Lecco 1912 S.r.l.”; (iii) del verbale del Consiglio Federale F.I.G.C. del 7 luglio 2023; (iv) del verbale e di tutti gli atti istruttori della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi inerenti al ricorso del Calcio Lecco 1912 s.r.l.; (v) della relazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 861 del 27 giugno 2023 con oggetto “Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 Serie B – Criteri Infrastrutturali”; (vi) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo al Calcio Lecco 1912 s.r.l., entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 ai fini della dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024. HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
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