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Carmiano, Mazzotta: Tar accoglie ricorso a firma dell’avvocato Sticchi Damiani

Mazzotta- Il Tar di Lecce ha accolto il  ricorso a firma dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani.In riferimento al contenzioso che vede contrapposti, da un lato, i ricorrenti Giancarlo Mazzotta, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Carmiano alle elezioni amministrative del 7 novembre scorso, unitamente ai candidati alla carica di Consigliere comunale nella Lista al medesimo collegata, e, dall’altro lato, l’attuale maggioranza alla guida del Comune di Carmiano, il TAR di Lecce, con ordinanza depositata in data odierna, ha accolto la richiesta istruttoria formulata dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, difensore dei ricorrenti, al fine di accertare le molteplici irregolarità evidenziate in sede di ricorso ed emergenti dalla disamina dei Verbali delle operazioni elettorali.

In particolare, dall’analisi dei Verbali delle Sezioni nn. 1 – 2 – 7 emergerebbero talune irregolarità sostanziali, afferenti la difformità tra il numero delle schede autenticate ed il numero degli elettori che hanno votato, nonché la mancata corrispondenza tra schede autenticate, schede scrutinate e schede autenticate ma non utilizzate.

Nel dettaglio, come evidenziato dai ricorrenti:

nella Sezione n. 1 non risulta esservicorrispondenza, per un verso, tra il numero delle schede scrutinate ed il numero dei votanti e, per altro verso, tra il numero delle schede autenticate, delle schede scrutinate e di quelle autenticate ma non utilizzate: in particolare, sotto il primo profilo, in sede di accertamento del numero dei votanti della Sezione medesima, sono state effettuate delle correzioni tali per cui il numero totale degli elettori, lungi dall’essere quello iviriportato, è invece pari a n. 696 (dato dalla sommatoria di 694 elettori – che è il dato da prendere in considerazione, in quanto evidentemente apposto in seguito alla correzione/cancellazione effettuata – con l’aggiunta dei due elettori ammessi al voto domiciliare), dato ictu oculi difforme rispetto al numero delle schede scrutinate, pari invece a 701. Parallelamente, non sussiste corrispondenza tra il numero delle schede autenticate (1054), quello delle schede scrutinate (701) e di quelle autenticate ma non utilizzate (355);

– parimenti nella Sezione n. 2 non vi è corrispondenza, per un verso, tra il numero delle schede scrutinate (568) ed il numero dei votanti (569) e, per altro verso, tra il numero delle schede autenticate (867), delle schede scrutinate (568) e di quelle autenticate ma non utilizzate (298);

– ancora, nella Sezione n. 7 non vi è corrispondenza, per un verso, tra il numero delle schede autenticate (1060) ed il numero degli elettori (1061) e, per altro verso, tra il numero degli elettori (1061), delle schede scrutinate (747) e di quelle autenticate ma non utilizzate (313).

Alla luce delle suesposte censure, il TAR di Lecce, all’esito dell’udienza tenutasi in data 23 febbraio u.s., conformemente alla prospettazione difensivadel Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha, quindi, accolto la richiesta istruttoria dal medesimo formulata in sede di ricorso a tal fine ritenendo, quindi, necessario disporre un approfondimentoistruttorio proprio con specifico riferimento alle censure innanzi articolate e, segnatamente, demandando al Prefetto di Lecce l’espletamento di una verificazione avente ad oggetto le
operazioni elettorali relative alle predette
Sezioni nn. 1, 2, e 7 del Comune di
Carmiano
così come compendiate nei relativi verbali, nonchè la verifica della intrinseca coerenza (e conseguente congruenza aritmetica) delle relative risultanze.

Ai fini dello svolgimento della disposta verificazione il TAR ha, quindi, stabilito il termine di 40 giorni
decorrenti dalla comunicazione della medesimaordinanza, rinviando, quindi, la causa per la decisione all’udienza pubblica del 20.04.2022.

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