Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e dal figlio Luigi, presidente del Bari, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), nonche’ contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lnpa), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lnpb) e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) “per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello della Figc, adottata con C.U. n. 0095/CFA del 22 giugno 2022, con la quale, nel respingere il reclamo dei suddetti ricorrenti, e’ stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, adottata con C.U. n. 0145/TFN-SD 2021-2022 del 13 maggio 2022, che aveva respinto il ricorso dei medesimi ricorrenti avverso la Delibera del Consiglio Federale della Figc, pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021, relativamente alla modifica dell’art. 16 bis Noif, nonche’ di ogni atto presupposto o conseguente”. La vicenda afferisce alla nuova formulazione dell’art. 16 bis delle Noif, che vieta partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in piu’ societa’ del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado. In particolare i ricorrenti Aurelio e Luigi De Laurentiis chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso: “in via principale, di annullare la decisione della Corte Federale d’Appello Figc ivi impugnata, confermativa della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, adottata con C.U. n. 0145/Tfn-Sd 2021-2022 del 13 maggio 2022, e per l’effetto, in accoglimento delle domande svolte, di annullare/revocare il C.U. Figc n. 88/A del 1° ottobre 2021, nella parte in cui prevede la Norma Transitoria dell’art. 16bis Noif, nonche’ ogni atto presupposto (compreso, per quanto occorrer possa, il verbale del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, nella parte in cui viene deliberata la norma in questione), o conseguente, con ripristino delle norme finali e transitorie dell’art. 16bis Noif previste dalla previgente disciplina, pubblicate con C.U. n. 231/A del 7 maggio 2021; in via subordinata, di annullare la decisione della Corte Federale d’Appello Figc, ivi impugnata, confermativa della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, adottata con C.U. n. 0145/Tfn-Sd 2021-2022 del 13 maggio 2022, rimettendo la fattispecie alla Corte Federale d’Appello Figc affinche’, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito, in applicazione del principio di diritto che il Collegio di Garanzia dello Sport vorra’ enunciare”.
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