Ritorna finalmente nella piena disponibilità dei proprietari Sig.ri Hermes e Greta Mazzotta la società PGH Barone di Mare s.r.l., gestore del noto complesso turistico “villaggio Barone di Mare” sito a Torre Dell’Orso. Il Tribunale di Lecce, Sez. Misure di Prevenzione infatti, ha dichiarato cessata la misura di Amministrazione Giudiziaria per totale assenza di qualsiasi pericolo di infiltrazione mafiosa dell’azienda. La vicenda ha origine ben due anni fa, nel momento in cui la società è stata colpita da interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Lecce sul presupposto che potesse esserci un pericolo di infiltrazione mafiosa. All’epoca dei fatti, la società ha chiesto e ottenuto, dal Tribunale della Prevenzione, di essere ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 bis, co. 6, del codice antimafia, al fine di dimostrare, mediante il monitoraggio da parte di soggetti nominati dal Tribunale, l’assoluta trasparenza dell’operato societario e l’assenza di collegamenti con la malavita.
Dopo un anno di controllo giudiziario, la misura è stata convertita in Amministrazione Giudiziaria, a titolo sanzionatorio per il solo fatto che non era stata comunicata la stipula di un contratto ai controllori. Alla scadenza del biennio (un anno di controllo e un anno di amministrazione giudiziaria) il Giudice della Prevenzione, chiamato ad esprimersi sui risultati delle due procedure, dopo aver precisato che già al momento dell’ammissione dell’azienda a controllo giudiziario, due anni fa, il pericolo di soggezione o di agevolazione mafiosa dell’azienda si prefigurava assolutamente remoto e improbabile, oggi, a valle di un biennio di stretto monitoraggio, ha concluso che “l’amministrazione giudiziaria disposta ai sensi dell’art. 34 bis comma 4 ultimo periodo, D.Lgs. 159/2011 – in conformità a quanto concordemente richiesto dal Pubblico Ministero e dalla Difesa della società (assistita dagli Avv.ti Prof. Saverio Sticchi Damiani, Avv. Paolo Spalluto e Avv. Alessandra De Pascalis) può, dunque, dirsi positivamente conclusa alla sua scadenza naturale, senza che si renda necessaria al proroga dell’amministrazione o l’applicazione di altre misure di prevenzione patrimoniale, dovendo recisamente escludersi, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, ogni sospetto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare la gestione della società in esame”.
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