Sei calciatori squalificati e quattro ammende comminate alle società. Questo il responso del Giudice Sportivo del girone C di Serie C.
SOCIETÀ
AMMENDA € 500,00
AVELLINO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo
tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato 3 seggiolini situati nel settore dagli stessi
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occupato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e
26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
€ 400,00
CATANIA
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nei Settori Curva Nord e Curva
Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, a fine
gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e
26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200,00
AUDACE CERIGNOLA
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato n. 2 seggiolini del settore
dagli stessi occupato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
TARANTO
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato alcuni pannelli di plexiglass posti sulle
ringhiere del settore dagli stessi occupato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
DIRIGENTI
GAGLIONE RICCARDO (TURRIS)
CALCIATORI
COCETTA NICCOLO (TURRIS)
ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
SILVA PERTINHES JONATHAN (CROTONE)
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
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