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Niente assegno mantenimento per ex coniuge se matrimonio è stato breve

Uno dei temi più complessi e discussi nei casi di separazione è la questione economica, in particolare il diritto all’assegno di mantenimento per uno dei coniugi.

Cos’è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento, regolato dall’articolo 156 del Codice Civile, viene concesso all’ex coniuge per mantenere il tenore di vita matrimoniale. La sua funzione è assistenziale e ha una durata limitata: termina con un nuovo matrimonio, una convivenza stabile, o quando il beneficiario raggiunge l’autosufficienza economica.

Quando spetta l’assegno?

L’assegno è dovuto quando, in base all’articolo 156 e a numerose sentenze della Corte di Cassazione, l’ex coniuge si trova, senza colpa, nell’impossibilità di mantenere uno stile di vita paragonabile a quello offerto dal matrimonio. La valutazione si basa sulle capacità economiche di entrambi i coniugi e sulla disparità tra di essi.

Come si calcola l’assegno?

Per stabilire l’assegno si considerano i redditi, le proprietà mobiliari e immobiliari, le capacità patrimoniali e gli oneri di ciascun coniuge, oltre alla durata del matrimonio.

Le ultime pronunce della Cassazione

La durata del matrimonio è stata oggetto di importanti pronunce recenti. In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 35385 del 2023 ha chiarito che anche la convivenza prematrimoniale deve essere valutata per quantificare l’importo dell’assegno. Inoltre, con l’ordinanza n. 20507 del 2023, la Corte ha introdotto una novità cruciale: la breve durata del matrimonio può escludere il diritto all’assegno, poiché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è consolidata, rendendo impossibile la formazione di un legame affettivo stabile e duraturo.

In conclusione, la concessione dell’assegno di mantenimento si fonda su criteri sempre più stringenti, dove la durata del matrimonio e l’effettiva comunione di intenti tra i coniugi giocano un ruolo determinante.

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