Foto Massimo Todaro

Serie C/C, giudice sportivo: piovono ammende

In arrivo una sfilza di ammende per i club del Girone C di Serie C. Numerosissimi infatti sono i club colpiti da provvedimenti pecuniari, tra questi spiccano le due siciliane Messina e Catania, cui sono state rispettivamente comminate multe per 2000 ed 800 euro.

Di seguito il dettaglio:

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Claudio Cristallo (Monopoli)

SOCIETÀ

AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA A)
 per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 17/53 commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. tra il primo e secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 50° minuto circa del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (all’interno dell’area di rigore occupata dal portiere della propria squadra), così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 10 secondi per consentire la relativa rimozione; B) per avere i suoi sostenitori (circa il 95%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 25° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto quattro volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 4° e 25° minuto del primo tempo e al 16° e 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
CATANIA 
A) per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 35° minuto del secondo tempo al 37° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in cumulo materiale [200 per condotta sub A) e 600 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
AZ PICERNO
 per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 17/55 tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
AVELLINO 
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 98° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto circa del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
CASERTANA 
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 65° minuto circa, nel proprio settore, un petardo di lieve potenza, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
CROTONE
 per avere i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 28° minuto del primo tempo, per tre volte, e al 29° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; 2. al 26° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
FOGGIA
per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 44° minuto del primo tempo, per dieci volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

About Author