foto: Usd Brilla Campi

Eccellenza: Respinto il reclamo del Brilla Campi contro l’Arboris Belli

GARE DEL 20/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 20/ 1/2024 BRILLA CAMPI – ARBORIS BELLI 1979

Il Giudice Sportivo territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD BRILLA CAMPI, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD ARBORIS BELLI, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la violazione dell’obbligo di partecipazione di calciatori in relazione all’età, di cui al C.U. n.1 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 1.7.23. In particolare la ricorrente ha affermato che la società resistente al38º minuto del 2º tempo sostituiva il giovane calciatore n.3 SCATTARELLI GIUSEPPE (2004) con il calciatore n. 17 TERRAFINO GIANVITO “classe 1995”, rimanendo in campo con il solo giovane calciatore n. 4 FERRANTE FLAVIO (2003). Per tali motivi la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore. La asd ARBORIS BELLI con propria memoria ha contestato l’avversa ricostruzione, affermando di aver rispettato l’obbligo di cui al menzionato Comunicato, giusta le allegate ricevute delle singole sostituzioni consegnate alla terna arbitrale, ed ha chiesto il rigetto del ricorso con la conferma del risultato conseguito sul campo. La ASD BRILLA CAMPI ha replicato con memoria del 02/02/2024 contestando la documentazione allegata dalla resistente ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dall’ASD BRILLA CAMPI non è fondato e va rigettato per le seguenti motivazioni. Dal referto di gara e, per vero, anche dal cd “rapportino riepilogativo” di fine gara consegnato ad entrambe le squadre, si evince che la società ASD ARBORIS BELLI ha osservato quanto previsto in tema di obbligo di partecipazione di giovani calciatori durante tutta la durata della gara, previsto dal C.U. n.1. pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 1.7.23. Infatti, al 30º minuto del secondo tempo ha sostituito il n. 7 SALVI LORENZO (1990) con il giovane calciatore n. 19 GANOSHI DORIANO (2004), sicché in tale circostanza era in campo con ben tre giovani calciatori. Pertanto, appare ininfluente la sostituzione richiamata dall’istante occorsa al 35º minuto del secondo tempo, allorché il n. 17 TERRAFINO GIANVITO (1996) è subentrato al giovane calciatore n. 3 SCATTARELLI GIUSEPPE (2004), poiché da tale momento sino al termine della gara la resistente ha schierato in campo due giovani calciatori. Per tali motivi

DELIBERA

– di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD BRILLA CAMPI, addebitando la tassa ricorso sul conto dell’istante;

– di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 – 4 in favore della società ASD ARBORIS BELLI.

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