DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 7/ 1/2024 A. TOMA MAGLIE – SOCCER MASSAFRA 1963
Il G.S.T., esaminati gli atti ufficiali
RITENUTO IN FATTO
Con preannuncio via pec, seguito da tempestivo ricorso, la società ASD MASSAFRA adiva questo G.S.T. evidenziando di non aver potuto disputare la gara in oggetto, a causa dell’avaria al mezzo di trasporto della propria squadra, dell’impossibilità di reperire un mezzo alternativo per raggiungere in tempo utile l’impianto ubicato nella città di OTRANTO.
L’istante concludeva chiedendo la declaratoria di causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 delle N.O.I.F. e, quindi, il recupero della gara in oggetto.
La resistente trasmetteva proprie deduzioni a mezzo pec del 11.1.24, ritualmente inviate alla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso, ostandovi l’assenza di prove certe degli eventi dedotti dalla ricorrente, e la vittoria della gara in proprio favore con l’addebito a carico della ricorrente dell’indennizzo per il mancato incasso. Le parti con pec del 15.1.24 trasmettevano ulteriori deduzioni, insistendo nelle rispettive richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le seguenti motivazioni.
Nella fattispecie, la ricorrente ha fornito il verbale della dichiarazione sporta dal proprio dirigente al Commissariato di Grottaglie alle ore 11,45, rilievi fotografici di un autobus fermo all’interno di un’area di servizio ed una dichiarazione con timbro della società di noleggio del mezzo, che non avrebbe trovato un veicolo alternativo ed un meccanico, trattandosi di giorno festivo.
Tuttavia, agli atti non vi è alcun intervento di autorità sul luogo dell’evento che certifichi l’avaria, la presenza del mezzo e degli atleti, poiché l’autorità ha semplicemente recepito la dichiarazione della parte ma non ha accertato l’evento ed i soggetti coinvolti.
La stessa dichiarazione della società di noleggio del veicolo è generica, non indica nel dettaglio l’ora dell’evento, i soggetti effettivamente interpellati per reperire mezzi alternativi o un soccorso stradale che, a quanto consta, è un servizio attivo anche nei giorni festivi.
Quanto alle memorie trasmesse dalle parti in data 15.1.24 non sono utilizzabili ai fini del decidere perché depositate tardivamente rispetto al termine perentorio a ritroso previsto dall’art. 67 del C.G.S., scaduto il 12.1.24 ossia il primo giorno feriale non festivo antecedente la scadenza (cfr. Corte Federale di Appello decisione n. 33 del 05/11/2021).
Tanto premesso, visti ed applicati gli artt. 53 NOIF e 10 CGS
D E L I B E R A
– di rigettare il ricorso proposto dall’ASD SOCCER MASSAFRA, addebitando sul conto dell’istante la relativa tassa ricorso;
per l’effetto
– di comminare a carico della società ASD SOCCER MASSAFRA:
1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore dell ASD TOMA MAGLIE;
2) la penalizzazione di 1 punto in classifica;
3) l’ammenda di € 300,00 per prima rinuncia;
4) l’ammenda di € 400,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso.
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