Manfredonia (FG) – Il Consiglio Di Stato ha rigettato il ricorso presentato da Bar Centrale S.a.s.
Nell’ordinanza si legge quanto segue:
Ritenuto che il provvedimento di decadenza si fonda sulla constatazione dei luoghi del 16 dicembre 2022, durante la quale il personale del Comune di Manfredonia, unitamente a quello dell’AdSP, verificava la presenza di opere sul demanio marittimo non previste nell’atto di concessione, individuate solo durante la fase di smontaggio del manufatto quali: – strutture in acciaio di supporto al sovrastante bar-ristorante, in parte imbullonate e in parte saldate tra loro, non tutte rappresentate puntualmente negli atti d’ufficio; – impianti idrico-fognanti nell’area adibita a laboratorio, cucina e servizi igienici risultavano conglobati in un massetto cementizio; – un elemento cementizio, gettato in opera, aforma parallelepipeda, nel cui volume risultano allocati alcuni impianti sia elettrici che idrici; tramezzi in cartongesso, rivestiti da un lato con piastrelle ceramiche e dall’altra con materiale ligneo;
Ritenuto che la società appellante non ha sostanzialmente negato l’esistenza delle opere, evidenziando che le componenti cementizie presenti al momento dello
smontaggio, erano tutte indicate nell’atto di Sottomissione n. 6 del Reg. del 20 maggio 2011 e che le componenti impiantistiche e cementizie erano state oggetto di verifica da parte di tutti gli enti in sede di rilascio dei certificati di agibilità; Ritenuto che, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4482 del 01.06.2022 pronunciata inter partes ha già accertato che: con le opere su cui si è lungamento controverso nei due gradi di giudizio parte ricorrente ha modificato l’esistente, creando un nuovo manufatto (che comprende anche il preesistente) dal punto di vista paesaggistico. L’autorizzazione paesaggistica deve valutare nella sua interezza e all’attualità il bene oggetto della richiesta: non è ipotizzabile una somma di autorizzazioni paesaggistiche riferibili ad un medesimo immobile (fermo restando che parte ricorrente, allo stato, non è in possesso dell’autorizzazione per le opere oggetto di CILA);
Ritenuto che non può ritenersi facilmente amovibile una struttura che necessita di 49 giorni per il rimontaggio;
Ritenuto che non è più attuale il periculum in mora, posto alla base del decreto presidenziale in considerazione della imminente fine della stagione balneare, il cui svolgimento dovrà essere completato, fermo restando che lo smontaggio della struttura dovrà comunque intervenire entro il 30 settembre
Ritenuto che l’appello cautelare deve essere respinto ma che, nondimeno, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Respinge l’appello come in motivazione;
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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