Nel suo provvedimento di declinazione della competenza a decidere sul ricorso proposto da Acciaierie d’Italia Spa, il Tar del Lazio ha rilevato che “i provvedimenti gravati hanno effetto nell’ambito della sola Regione Puglia, trattandosi di impianto sito nella città di Taranto”.
In più, secondo i giudici “le contrarie ragioni addotte dalla difesa della ricorrente (legate alla presenza su tutto il territorio nazionale del gruppo industriale di cui la ricorrente è parte, alla natura strategica dell’impianto di Taranto e ai possibili effetti economici dell’ordinanza impugnata sul mercato dell’acciaio) non possono ritenersi integrare gli effetti del provvedimento gravato qualificanti ai fini della competenza per territorio, dovendosi in questo senso avere riguardo, invece, agli interessi di natura ambientale che l’ordinanza gravata afferma di tutelare, che sono circoscritti alla sfera locale”. E “tale delimitazione degli effetti è testimoniata proprio dalle presupposte comunicazioni delle Autorità sanitarie competenti al Sindaco di Taranto, le quali riferiscono di possibili pregiudizi alla salute della popolazione dell’area di Taranto”.
Dopo aver considerato che anche una precedente analoga controversia proposta dalla stessa Acciaierie d’Italia è stata incardinata in primo grado davanti al Tar della Puglia, i giudici romani non hanno mancato di rilevare come “la controversia in questione non rientra neppure tra quelle ascritte alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio”.
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