AMMENDE SOCIETÀ
€ 1500 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore loro riservato due petardi al 1° minuto del primo tempo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 19° minuto del secondo tempo, al momento dell’espulsione dell’allenatore del Catanzaro, un bicchiere pieno di liquido, della capacità di 500 ml, che cadeva all’interno del recinto di giuoco, sfiorando il IV Ufficiale di gara ed attingendo con una parte del contenuto un Collaboratore della Procura Federale;
C) per avere i suoi sostenitori, al 2° minuto circa del secondo tempo e per cinque
volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 88° minuto del secondo tempo, un accendino di plastica senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 25° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena di acqua e due bicchieri in plastica;
2. al 36° minuto del secondo tempo nel recinto di gioco due bicchieri. In entrambi i casi senza causare danni a cose o persone.
€ 500 TURRIS per avere i suoi sostenitori intonato: cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria all’8° minuto circa del primo tempo ed al 20° minuto circa del secondo tempo e nei confronti della città della squadra avversaria al 13° minuto del secondo tempo; al 39° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti di due tesserati della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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