FOGGIA-AVELLINO DEL 07/11/2022
Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, con l’assistenza di Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini,
– viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo in data 7 novembre 2022 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; – visti gli accertamenti effettuati e trasmessi dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.
SOCIETA’ FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 10.000
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).
SOCIETA’ AVELLINO
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 5000
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc.fed., r.c.c., documentazione fotografica).
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