Lecce- “Ogni munus pubblico deve essere svolto nell’esclusivo interesse pubblico e non per acquisire vantaggi e/o professionalità che dovrebbero essere preesistenti alla designazione e nomina in un organo amministrativo”. E’ con questo passaggio che i giudici del Tar Lecce – presidente Enrico D’Arpe – rigettano la richiesta di risarcimento del danno presentata da Roberta Mazzotta contro la Camera di Commercio di Lecce per una nomina in giunta camerale arrivata nel 2017 invece che nel 2015 al termine di un’altra battaglia giudiziaria. A renderlo noto lo studio legale di Bartolo Ravenna, che ha seguito la vicenda in difesa degli interessi dell’Ente Camerale.
La Mazzotta aveva presentato una richiesta di risarcimento per “danno patrimoniale consistente nella mancata percezione dell’indennità di carica” nei due anni precedenti alla nomina, per danno non patrimoniale all’immagine e alla professionalità e quindi anche esistenziale “per aver dovuto sostenere e giustificare anche mediaticamente l’illegittimità del procedimento elettorale e la legittimità della propria elezione”. Ancora: “un danno da perdita di chances e prestigio in quanto la mancata elezione in Giunta camerale e la tardiva reintegrazione avrebbero determinato perdita di visibilità con conseguente abbattimento del fatturato della società di cui è socia e amministratrice”. E il conto presentato all’Ente camerale, dalle carte, appariva alto. A dire della ricorrente la società sarebbe passata dai 302mila euro del 2014 ai 166mila del 2015, ai 142mila del 2016 ai 105mila del 2017. E ciò –secondo la tesi della Mazzotta – a causa della tardiva nomina nella Giunta dell’Ente. Ma il Tar Lecce respinge il ricorso e compensa le spese. In particolare, sul punto più rilevante, aggiunge: “Non costituisce danno risarcibile, dunque, l’allegata diminuzione di fatturato sofferta dalla società. Ciò in disparte dall’ulteriore rilievo che, dall’esibizione dei bilanci depositati, si evince, per un verso, che detta contrazione è risultata essere maggiore tra il 2014 e il 2015 (e quindi addirittura prima dell’avvio del contenzioso nel luglio 2015) e che, per altro verso, il conto di gestione della compagine sociale de qua ha registrato negli anni, quasi costantemente, un risultato negativo”. Sull’indennità di carica poi i magistrati precisano che “essa non ha natura retributiva e la sua erogazione è legata all’effettivo espletamento delle funzioni”. Rigettate anche le altre richieste risarcitorie.
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