Il TAR di Lecce, Presieduto dal dr. Antonio Pasca, con sentenza n. 953 pubblicata il 9/6/2022, ha respinto il ricorso proposto dal candidato sindaco nelle ultime consultazioni elettorali del Comune di Carmiano, Giancarlo Mazzotta, e dai candidati consiglieri nella lista dal predetto capeggiata, trasmettendo tuttavia gli atti del ricorso alla Procura della Repubblica di Lecce per le indagini di competenza.
Nel ricorso proposto, con la difesa del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, si è fatto valere la illegittimità degli esiti della consultazione elettorale alla luce di quanto emergeva dai verbali delle sezioni n. 1, 2 e 7, recanti correzioni delle cifre e incongruenze sul numero delle schede autenticate, delle schede scrutinate e delle schede non utilizzate.
Disposta la verificazione delle operazioni eletorali, è emerso il mancato reperimento nelle buste di n. 2 schede (1 scheda nulla nella sezione n. 1 e una scheda autenticata e non utilizzata nella sezione n. 7); è risultata inoltre verbalizzata una scheda contestata e non assegnata che non è stata rinvenuta nei plichi di sezione.
Il TAR, nonostante tali evidenze, ha tuttavia ritenuto che il mancato rinvenimento di due schede autenticate non consentirebbe di superare la prova di resistenza, dato lo scarto di voti tra le liste contendenti superiore a due, così che risultato elettorale nel suo complesso, a fronte appunto di una differenza tra le liste di n. 78 voti, non verrebbe ad essere inficiato.
Tuttavia, il TAR ha evidenziato che il mancato rinvenimento di due schede rispetto a quelle verbalizzate, a prescindere dal mancato raggiungimento della prova di resistenza, potrebbe in astratto determinare un vulnus per il risultato elettorale, laddove si dovesse concretizzare l’ipotesi della c.d. scheda ballerina, che si verifica quando anche una sola scheda che sia stata preventivamente sottratta per esser poi fatta votare al di fuori dal seggio e, dunque, senza alcun carattere di personalità, segretezza e libertà del voto ivi espresso dall’elettore che, recatosi successivamente al seggio, la inserisca nell’urna in luogo di quella ivi ricevuta, che verrà invece riportata all’esterno parimenti autenticata e perciò passibile di reiterare il medesimo illecito in danno di un ulteriore elettore e per un numero indefinibile di volte nell’arco della giornata elettorale.
Ciononostante il TAR ha ritenuto che tale motivo di impugnazione, specificato dai ricorrenti dopo aver conseguito evidenza concreta con la verificazione eseguita dal personale di Prefettura, doveva essere specificato nel dettaglio nel ricorso introduttivo dai ricorrenti, richiedendo così una conoscenza da parte dei candidati di fatti specifci che solo attraverso l’esame delle buste contenenti le schede autenticate, votate e scrutinate, si sarebbe potuta avere.
In ogni caso, la mancanza di corrispondenza tra le cifre riportate a verbale e il numero delle schede rinvenute nelle buste, proprio perché astrattamente compatibile con l’ ipotesi della “scheda ballerina”, è di tale rilievo da poter integrare profili di responsabilità penale a carico dei funzionari verbalizzanti che saranno valutati dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a cui il Tar ha deciso di trasmettere i relativi atti.
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